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COSA DICE LA COSTITUZIONE:
a proposito
della pratica della riflessologia plantare cinese on zon su e
altre dbn in base alla legge vigente
Art.
35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera”.
La legge, però, con gli
articoli Art. 2229 e l’Art. 348 del Codice Penale,
tutela alcune professioni, ma in realtà, sono ben poche le
professioni regolamentate mentre la maggior parte delle
professioni non sono regolamentate e quindi libere. Infatti,
Il fatto che non sono regolamentate, non implica però che
siano vietate, in quanto anche queste (non regolamentate)
sono tutelate dalla Costituzione che tutela con gli articoli
sopracitati, sia l'iniziativa economica che il lavoro. La
Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 149 del 2.2.1998
ritiene che se una professione non è regolamentata come la
riflessologia plantare cinese On Zon Su, è libera da vincoli professionali
regolamentati. La differenza tra l'operatore di
riflessologia plantare cinese On Zon Su e le altre professioni
regolamentate quali, medico, fisioterapista, farmacista,
infermiere ed estetista è talmente grande che non lascia
dubbi; l'attività di riflessologia plantare cinese On Zon Su non entra in
conflitto con le regole delle altre professioni. Possiamo
quindi dire che La Costituzione, La Corte Costituzionale, la
Corte di Cassazione tutelano l'eventuale espressione
professionale dell'operatore On Zon Su, in quanto il loro
lavoro (di riflessologia cinese On Zon Su) è specifico, univoco e
peculiare e non può essere considerato rientrante fra le
attività riservate e specifiche professioni regolamentate e
registrate alla Camera di Commercio, in quanto l'operatore
On Zon Su ha un approccio globale con la persona e non
specifico con finalità terapeutiche o estetiche, utilizza
tecniche e/o strumenti naturali e non apparecchiature
mediche o estetiche. Il suo lavoro è inteso a valorizzare le
risorse vitali del soggetto è non alla cura estetica o di
malattie. Questo è valido per tutte le discipline
Bionaturali contemplate dal
CO.N.DIB.
La recente legge
14 gennaio 2013 n. 4 ha definitivamente riconosciuto queste
attività di libera professione e intende regolamentare tutte
quelle professioni
non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle
attività di carattere economico, esercitate abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque
con il concorso di questo. Si tratta sostanzialmente di
attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più
recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela,
come gli operatori shiatsu, gli osteopati, i riflessologi
ecc. La nuova norma permette la costituzione di libere
associazioni tra professionisti delimitando compiti e
funzioni. Alla legge seguiranno sicuramente una serie di
provvedimenti attuativi che forniranno
maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove
norme, compreso l’obbligo da parte di una serie di soggetti
pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni,
ASL, ecc.).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, dal
10/02/2013: “Chiunque svolga una delle professioni di cui al
comma 2 contraddistingue la
sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il
cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina
applicabile, agli estremi della presente
legge. “ Per i professionisti scatta quindi l’obbligo di
citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente
gli estremi della presente legge.
Allo stato attuale, la figura professionale del
"Riflessologo" che pratica la riflessologia Plantare cinese on
zon su, è regolamentata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4,
NON è quindi una figura professionale la cui attività è
esercitabile in campo sanitario sotto la vigilanza della legge che
regola il S.S.N., a meno che non si abbiano i
requisiti professionali di legge (laurea in medicina, diploma di laurea in fisioterapia,
diploma in massofisiokinesiapia,e comunque sempre sotto controllo medico e in strutture a
norma di legge in materia di terapie fisiche).
Allo stato attuale non esiste una legge
nazionale che riconosca scuole o enti abilitati
a conferimento di diplomi o attestati che abilitino alla professione di riflessologo
come
terapista in quanto, come detto sopra tale figura sanitaria non esiste in campo
sanitario pertanto non esiste una professione relativa regolamentata
alla Camera di Commercio, ma esiste di fatto la pratica della riflessolgia
plantare on zon su regolamentata ai sensi della legge n. 4 del
14-01-2013
L'attività di riflessologia plantare
cinese non può essere
considerata artigiana e non rientra di norma nella disciplina
dell'attività di estetista.
A questo proposito l'attività della
nostra scuola e dei singoli Operatori di riflessologia plantare cinese
on zon su che operano con il nostro attestato, è regolata
da un codice disciplinare e di autoregolamentazione interno che garantisce la preparazione
professionale degli operatori e la qualità del servizio offerto a livello altamente
professionale senza entrare in contrasto con le leggi vigenti e senza entrare in
conflitto legale con le professioni sanitarie regolamentate dal S.S.N., con le professioni
di estetista, e di artigiano, la nostra scuola
prepara per l'attività di libera professione "Riflessologo"
regolamentata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4
A CHI SONO RIVOLTI I
NOSTRI CORSI
di riflessologia plantare cinese
on zon su in base alla legge vigente
Le
uniche limitazioni sono: avere compiuto almeno 18 anni e avere
buona conoscenza della lingua Italiana.
PER IL RESTO
SONO APERTI A TUTTI!,
al
termine del corso è possibile aprire la partita IVA iscrivendosi all'AGENZIA DELLE
ENTRATE come:
"OPERATORE
DELLE TECNICHE DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE" o come "OPERATORE DI ON ZON SU" o
come "RIFLESSOLOGO"
o come "CONSULENTE IN
RIFLESSOLOGIA PLANTARE";
TIPO SOGGETTO: ..................DITTA INDIVIDUALE;
TIPO ATTIVITA': .................."ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI
INDIPENDENTI" (chiedere al commercialista il codice più
appropriato). Non è possibile l'iscrizione alla Camera di Commercio proprio
perché si tratta di attività professionale indipendente regolata dalla
legge n. 4 del 14.01.2013
APPLICAZIONI LEGALI DELLA PROFESSIONE OPERATORE ON ZON SU
che pratica
la riflessologia plantare cinese on zon su in base alla legge
vigente
Attualmente, per legge, con l'attestato di frequenza della nostra scuola,
è possibile operare nel
campo della riflessologia plantare cinese on zon su nei seguenti settori:
1)
BENESSERE............................DA TUTTI, Presso centri
benessere, locali privati, erboristerie, centri termali, hotel
ecc. come pratica igienico preventiva per il benessere. In
questo contesto, è molto richiesta la riflessologia plantare
cinese on zon su e può essere praticata senza
finalità terapeutiche e senza i requisiti professionali
sanitari, in quanto l'applicazione viene fatta in ambito
fisiologico per il benessere della persona e non patologico.
2)
SOCIALE..................................DA TUTTI, in sedute
individuali, organizzando gruppi di pratica tra operatori di
riflessologia plantare cinese on zon su, presso palestre,
centri benessere, locali privati ecc. Questo a scopo di
migliorare la relazione, la comunicazione non verbale, come
pratica di meditazione, per l'igiene preventiva e come pratica
di lunga vita, per il benessere psicofisico, anche in questo
caso non ci sono finalità terapeutiche ma igienico preventive in
ambito fisiologico e non patologico.
3)
FAMIGLIARE.........................DA TUTTI,
per migliorare il rapporto e la comunicazione famigliare,
infatti, la riflessologia plantare cinese on zon su è molto utile e
gradita ai bambini, aiuta il rilassamento, da conforto, calore e attenzione, è utile ai
genitori e figli, è un'esperienza di contatto affettivo, non ha controindicazioni
particolari e/o effetti indesiderati, favorisce uno stato di benessere al bambino e al
genitore. Utilizzato in questo campo non ha chiaramente finalità terapeutiche.
4)
CULTURALE...........................DA TUTTI, come
approfondimento della propria cultura personale, attraverso la
conoscenza di antiche tradizioni e arti popolari di altri paesi,
momenti di confronto e scambio di esperienze.
5)
SANITARIO (con finalità terapeutiche in ambito patologico).....SOLO da personale sanitario che si prende la responsabilità personale di applicare tale
metodo come terapia, tale figura dovrà essere diplomato,
e operante sotto il controllo del SSN. Per esempio medici che vogliono imparare e
sperimentare il metodo come terapia non convenzionale o per informazioni al fine di
valutarne l'efficacia; fisioterapisti, masso fisioterapisti che possono per
legge operare, ma sempre sotto controllo medico, e in strutture per le terapie
fisiche con direttore sanitario, e a norma di legge come dimensione, servizi, barriere
architettoniche, luminosità ecc. ecc.). La riflessologia plantare cinese
on zon su potrebbe essere studiata anche per fini terapeutici da
personale specializzato.
6)
PARASANITARIO
(con finalità compatibili con proprie competenze professionali)
infermieri, podologi, ecc.
7)
ESTETICO...............................presso centri estetici
autorizzati e a norma di legge la riflessologia plantare cinese
on zon su può essere praticata da personale con diploma di
estetista. Anche in questo caso
il trattamento non può avere impostazione e finalità terapeutiche, ma
solamente per scopi estetici.
REGOLAMENTI COMUNALI INIZIO ATTIVITA'
in base alla legge vigente
La
sopracitata legge n. 4 del 14.01.2013 che regolamenta la libera
attività professionale di riflessologo non esclude che la
relativa attività sia disciplinata da appositi regolamenti
comunali. Qualora, però, il Comune non disponga di una sua
specifica disciplina, l’apertura di esercizi che propongono
massaggi e trattamenti finalizzati a recare giovamento al corpo
– non riconducibili nel novero delle pratiche estetiche né a
quello delle pratiche fisioterapiche , deve essere considerata
libera, non soggetta a denuncia di inizio attività né
subordinata all’ottenimento di alcun provvedimento di
autorizzazione. Peraltro, l’assenza di norme specifiche, così
come di disposizioni regolamentari comunali, non esclude che il
soggetto interessato ad avviare tale attività possa chiedere al
Servizio di Igiene pubblica dell’Asl competente un parere
(parere “facoltativo”) in ordine a requisiti di carattere
igienico – sanitario dei locali.
Seguiranno
sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno
maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove norme,
compreso l’obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di
adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc.).
ELENCO DISCIPLINE PRATICHE MEDICHE (ATTUALI E/O IN PROPOSTA DI
LEGGE)
che non sono considerate Discipline Bionaturali Per il benessere
della persona nei progetti di legge
Elenco
delle discipline rientranti nelle pratiche mediche, secondo la
proposta di legge A.C. 137 e unificate che NON SONO
CONTEMPLABILI nelle DISCIPLINE BIO-NATURALI e quindi non di
competenza delle strutture che si interessano di Discipline
Bionaturali per il benessere.
- AGOPUNTURA - FITOTERAPIA - MEDICINA
OMEOPATICA - OMOTOSSICOLOGIA - - MEDICINA ANTROPOSOFICA -
- FARMACOTERAPIA TRADIZIONALE CINESE - - AYURVEDA - MEDICINA
TRADIZIONALE TIBETANA -
- MEDICINA MANUALE - CHIROPRATICA - OSTEOPATIA.
Il presente documento è riferito alla legge vigente alla data
del Giovedì 11 Giugno 2011
COORDINAMENTO NAZIONALE
DBN
Per informazioni sullo stato legislativo relativo alle Discipline
Bio Naturali Per il Benessere si può visitare il seguente sito:
http://www.discipline-bionaturali.it
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